Per dichiarare allo Stato italiano se si posseggono conti correnti e/o depositi all'estero è sufficiente compilare il quadro RW associato alla dichiarazione dei redditi annuale – sia modello 730 che modello Unico. Ma attenzione, ci sono importanti dettagli di cui tenere conto. Quando compilare il quadro RW Il modulo RW va riempito ai fini del monitoraggio fiscale da parte di tutti i residenti in Italia ma aventi attività e/o investimenti finanziari all'estero, compresi conti correnti e depositi. Ci sono alcune eccezioni, di cui parleremo nel prossimo paragrafo, ma bisogna tenere conto che se si è soggetti al pagamento dell'Ivafe – ovvero l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero – allora il riquadro RW è da compilare obbligatoriamente. Attenzione: va riempito non solo da parte di chi ha un conto o un deposito all'estero, ma anche da parte di chi su quel conto e/o deposito può operare, sia avendo una disponibilità e sia eseguendo movimenti sul denaro in essi contenuto. Ci sono altri casi in cui c'è l'obbligo di dichiarare, attraverso l'RW, i propri capitali sistemati su conti e/o depositi all'estero: ad esempio, quando si hanno attività i cui redditi vengono corrisposti da soggetti non residenti in Italia – come obbligazioni estere, valuta estera e, appunto, conti e/o depositi, indipendentemente da come vengono alimentati. Anche quando si posseggono finanziamenti, titoli di prestito e altri tipi di contratto finanziario stipulati con controparti che non risiedono in Italia si deve compilare l'RW, così come quando si hanno metalli preziosi depositati all'estero o anche polizze di assicurazione – ma non nel caso in cui la compagnia assicuratrice straniera abbia già provveduto ad applicare l'imposta sostitutiva e ci sia un intermediario italiano incaricato di regolamentare i flussi connessi con l'investimento. Da non dimenticare che rientrano nell'obbligo di dichiarazione tramite RW anche attività finanziarie detenute all'estero come fondi fiduciari, cassette di sicurezza e via discorrendo. Essendo la materia molto complessa ed essendo quello qui riportato solo un elenco parziale a titolo esemplificativo, sarebbe sempre bene rivolgersi ad un commercialista di fiducia quando si possiedono beni di questo tipo sistemati in banche estere. Quando NON compilare il riquadro RW Ci sono dei casi in cui il modello RW non va compilato. Di seguito verranno analizzati i principali dividendoli in un elenco: - qualora depositi e conti correnti all'estero ammontino ad una somma inferiore ai 15.000 € - azioni e quote comuni di fondi di investimento: sono soggetti a regime di ritenuta d'acconto all'origine e inoltre sono in regime di risparmio amministrato; - se si lavora all'estero o per lo Stato italiano o per una sua componente istituzionalmente riconosciuta, quale ad esempio un ente controllato dallo Stato, una componente amministrativa, diplomatica o politica; - se si lavora all'estero per un'organizzazione internazionale a cui aderisca anche l'Italia; - se si risiede in Italia ma si lavora all'estero in zone limitrofe al confine (es. chi dalla Lombardia va a lavorare in Canton Ticino) Tutte le persone che rientrano nelle categorie appena citate sono esenti dalla compilazione del quadro RW, ma comunque hanno l'obbligo di compilare quelli riservati all'Ivafe ed all'Ivie (ovvero l'imposta per valori immobili all'estero), perché è su tali dichiarazioni che vengono calcolate le tasse da versare allo Stato. Come evitare il rischio di accertamenti L'unica e sola cosa da fare per evitare il rischio di accertamenti da parte del Fisco è la compilazione del modello RW per il monitoraggio fiscale quando si è tenuti a farlo: il rivolgersi ad un professionista della fiscalità, in questi casi, è sempre una mossa vincente. Infatti, il fisco può individuare un conto all'estero grazie allo scambio di informazioni fiscali sia con gli Stati membri dell'UE che con quelli al di fuori dell'Eurozona. Se con i membri della Comunità Europea lo scambio di informazioni è automatico, con gli altri Stati esteri che ancora osservano il segreto bancario la situazione è leggermente diversa. Tuttavia, anche quelli che appartengono al secondo gruppo non possono esimersi dal fornire le informazioni fiscali richieste, quindi comunque sono tenuti a segnalare all'Italia – quando richiesto – se vi siano cittadini italiani che abbiano un conto corrente, depositi, beni o attività finanziarie non dichiarate al fisco italiano e che si sviluppano entro i confini di quei Paesi specifici. Spesso e volentieri tra Italia e questi Paesi (quelli che sono, per esempio, gli ormai quasi ex paradisi fiscali, come San Marino, Monaco e Svizzera) vigono degli accordi bilaterali per lo scambio di informazioni fiscali, perché esso è un fenomeno che pian piano sta divenendo globale: la lotta all'evasione ed ai reati patrimoniali sta affinando le proprie tecniche e sta stringendo le proprie maglie attorno ai "furbetti". Se non si segnala un conto estero si incorre in una sanzione che va dal 3% al 15% dell'ammontare non dichiarato; se il conto è in un "Paese Black List", la percentuale è raddoppiata.
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